OBBLIGO DELLA RIUNIONE PERIODICA PER LA SICUREZZA

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve indire, almeno una volta all’anno, la riunione periodica per la sicurezza.

Sono obbligate le aziende che hanno più di 15 lavoratori.

Alla riunione partecipano:

  • il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • il medico competente, ove nominato;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  1. il documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui all’art. 35, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

La mancata effettuazione della riunione è sanzionata penalmente e amministrativamente con sanzioni che vanno da € 548,00 a € 7.233,60, in funzione del comma interessato dell’art. 35.

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