Ai sensi degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., i seguenti soggetti sono obbligati alla comunicazione della Dichiarazione M.U.D. per l’anno 2016, entro il 30 Aprile 2017 (essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio):

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Tale dichiarazione, che prevede la comunicazione delle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti caricati/scaricati nell’anno 2016, deve essere compilata con modalità telematiche e inoltrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Comunicazione semplificata

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 tipologie di rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM 17/12/2014.

Sanzioni

L’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

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